giovedì 25 giugno 2020

Fideiussione: cos’è, come e quando si usa?

Cos’è la fideiussione, quando e come farla, quali sono le differenze con ipoteca e pegno e quali sono i soggetti coinvolti

di Elisa Boreatti
Foto Avvocato Elisa Boreatti
Fideiussione: cos’è, come e quando si usa?

La fideiussione: parte 1.

 

Cos’è la fideiussione

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce nei confronti del creditore l’adempimento di un debito altrui (art. 1936 c.c.).

Può capitare di sentir dire: “Ti garantisco il pagamento del mio amico”.  E’ una frase che magari uno dice così in amicizia. In realtà giuridicamente queste poche parole pesano come macigni. Perché con questa frase chi le pronuncia comunica al creditore che il debito di un altro soggetto verrà pagato, da subito o solo in un secondo momento, da lui personalmente. Ecco quindi che si dice che il terzo si fa garante del pagamento, con il suo patrimonio, dell’adempimento di un debito altrui.

Per questo la fideiussione è qualificata come una garanzia personale proprio perché impegna la persona con tutto il suo intero patrimonio.

Differenza tra fideiussione, ipoteca e pegno

Nella definizione stessa di fideiussione come garanzia personale rientra la differenza rispetto all’ipoteca, che è una garanzia reale in quanto iscritta dal creditore sul bene immobile specifico, o al pegno che ha ad oggetto sempre beni, ma mobili.

Ciò significa che se un bene esce dal patrimonio del fideiussore, a differenza di quanto accade per il pegno e l’ipoteca, su questo bene il creditore non può avere alcuna pretesa: non può cioè seguirlo, ma dovrà rivalersi solo sui beni rimasti. Non vi è quindi quello che tecnicamente viene definito di diritto di sequela. Ecco giustificata l’affermazione iniziale ed ecco perché la fideiussione deve sempre essere espressa e mai desunta per fatti concludenti.

Quali sono i soggetti coinvolti?

Dalla lettura degli articoli del codice civile emerge che i soggetti che intervengono in questa operazione sono due: il creditore e il terzo. Non è richiesto il consenso del debitore data la funzione di garanzia del contratto. Non è, tuttavia men vero che, spesso, di fatto, vi è una precedente intesa tra debitore e fideiussore.

Inoltre si presti attenzione ad un altro fatto.

Dal momento che è garanzia assunta da un terzo soggetto, il legislatore ha voluto comunque limitare, per così dire, il suo impegno. Ha quindi stabilito che la garanzia prestata non possa eccedere ciò che è dovuto dal debitore e che la  fideiussione, perché sia valida, deve essere valida l’obbligazione principale. Si dice a tal proposito che questo è un contratto accessorio, con la conseguenza che il terzo potrà contestare ogni eventuale profilo di illiceità dell’obbligazione principale al pari di quello che potrebbe fare il debitore.

Quando serve la fideiussione e come farla

Le ragioni che portano un terzo a garantire l’adempimento di un debito altrui possono essere le più varie.

Per esempio si ha quando una persona giovane e con pochi anni lavorativi alle spalle chiede un prestito; in tal caso la banca chiede che un terzo, spesso un parente, garantisca l’adempimento. In tal modo l’istituto di credito non chiede altro di venir rassicurato dal padre in merito all’adempimento dell’obbligazione assunta. Per sottoscrivere questa garanzia è sufficiente Con una dichiarazione che si rende al creditore specificando che si provvede ad adempiere al pagamento della somma dovuta dal debitore, subito o previa escussione di quest’ultimo. Nel primo caso si ha la fideiussione in solido e nel secondo previo beneficio di escussione.

Cosa succede se il debito viene pagato dal fideiussore?

Ebbene questi è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. Ma non solo, si aggiunge una ulteriore azione in capo al fideiussore: quella di regresso verso il debitore.

In pratica, il garante dopo aver saldato l’obbligazione richiesta dalla banca, può richiedere il rimborso da parte del debitore. Qualora quest’ultimo non intenda adempiere al suo dovere, il garante può esercitare contro al debitore un’azione di regresso. Tale opzione  può essere azionata dal garante sempre anche se il debitore nulla avesse saputo del contratto di fideiussione.