Abbiamo già parlato del contratto di comodato. E lo abbiamo definito come il negozio giuridico grazie al quale una parte (cd comodante) consegna ad un’altra (cd comodatario) una cosa mobile o immobile affinchè questi se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la cosa stessa. Ora procediamo con l’approfondimento di altri aspetti che lo riguardano.
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Ulteriori obbligo in capo al comodatario sono quelli che prevedono che il comodatario non possa trasferire ad altri il godimento del bene senza autorizzazione del comodante medesimo (questo ben si comprende se si considera il carattere fiduciario e personale del comodato) e quello che gli impone di non servirsi del bene per fini diversi da quello previsto nel contratto di comodato o dalla natura stessa del bene.
La situazione, disciplinata all’art. 1811 cc, prevede che il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche se è stato convenuto un termine (ex art. 1809 cc) e di esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa. Pertanto non è prevista la successione. Questo si giustifica con il carattere personale del contratto di comodato. Si sottolinea comunque che il comodante ha una facoltà e pertanto se non si manifesta agli eredi in tal senso il rapporto prosegue secondo le caratteristiche e gli obblighi assunti con il de cuius (Corte di Cassazione sentenza nr. 8409/1990).
Ebbene, il comodante non può chiedere la risoluzione del contratto. Il motivo si ravvisa nel fatto che il contratto ha carattere gratuito.
Egli può agire con l’azione di restituzione della cosa e il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda la prima azione essa, proprio per il fine cui tende, ha natura personale e prescinde dalla prova del diritto di proprietà (Corte di Cassazione sentenza nr. 2726/13 e nr. 8590/13).
Il contratto di comodato potrebbe sembrare simile a quello di locazione. Invero rappresentano, come dice il nome, due situazioni giuridiche diverse tanto è vero che il codice dedica una diversa disciplina a ciascuno di essi nell’impianto del codice civile.
Il criterio principe utilizzato per distinguerli è quello del carattere gratuito del comodato laddove è pattuita una controprestazione, in qualsiasi misura e sotto qualsiasi forma per la locazione.
Le parti del contratto di comodato possano pattuire che in caso di perimento o di deterioramento della cosa nonostante le ragioni non siano imputabili al comodatario sia comunque lui a risponderne. Tale accordo circoscritto al tempo in cui il comodatario si serve della cosa non può essere visto come un corrispettivo dell’uso del bene stesso.
Si evidenzia anzi un aspetto interessante: il legislatore pone tale “rischio” a carico del comodatario e lo fa in forza di una presunzione nel momento in cui le parti hanno, nel momento della conclusione del contratto, proceduto alla stima della cosa. Presunzione che comunque il comodatario può vincere dimostrando che con la determinazione della somma volevano perseguire altri scopi.