venerdì 24 luglio 2020

Il contratto di comodato o prestito d'uso

Il contratto senza corrispettivo è anche senza obblighi?

di Elisa Boreatti
Foto Avvocato Elisa Boreatti
Il contratto di comodato o prestito d'uso

Il comodato è un contratto reale, essenzialmente gratuito.

Il contratto di comodato (anche detto prestito d’uso) è il negozio giuridico in forza del quale una parte (cd comodante) consegna ad un’altra (cd comodatario) una cosa mobile o immobile affinché questi se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la cosa stessa.

Il codice civile prevede e disciplina questo negozio, che pertanto si qualifica come tipico, nel Libro IV “Delle Obbligazioni” al Capo XIV che contempla gli articoli che vanno dal numero 1803 al 1812 cc.

Caratteristiche del comodato

Dalla lettura delle norme si evincono i tratti peculiari di questo contratto.

– E’ un contratto reale in quanto è lo stesso art. 1803 cc che parla di consegna e non di obbligo a consegnare.

– Realizza effetti unilaterali obbligatori a carico di una sola parte.

– E’ essenzialmente gratuito (diversamente si configurerebbe il contratto di locazione in quanto a fronte del godimento del bene, il conduttore deve versare un corrispettivo). Il carattere della gratuità permarrebbe anche in caso di apposizione di un modus in capo al comodatario sempre che lo stesso non rivesta il carattere della controprestazione.

– è intuitus personae (dal momento che le qualità personali e il rapporto di fiducia tra i contraenti sono elementi imprescindibili per la sua conclusione);

non richiede una forma particolare per la sua conclusione anche se riguarda beni immobili. Tuttavia se stipulato per iscritto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

A fronte della gratuità nascono diritti e obblighi?

La risposta è positiva e si ravvisano sia in capo al comodante che al comodatario.

Quest’ultimo ha il diritto di servirsi della cosa per l’uso determinato dal contratto o dalla natura del bene, ha il diritto di ottenere il rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute per la conservazione della cosa purchè siano “necessarie ed urgenti”. Quindi le spese prive di questi ultimi caratteri non sono rimborsabili.

Oltre al rimborso delle spese, il comodante deve anche risarcire i danni al comodatario, ex art. 1812 cc se a conoscenza che il bene sia affetto da vizi non abbia avvisato il comodatario e questo gli abbia causato un danno.

Di contro sempre il comodatario ha, tra gli altri, l’obbligo di conservare il bene con diligenza. Da questo dovere consegue, poi, quello di svolgere tutte quelle attività necessarie al mantenimento nella consistenza originaria della cosa (fatto salvo il deterioramento derivante dall’uso consentito) e quello di custodirla vigilando sulla sua integrità. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione esaminando una particolare situazione, ossia il furto del bene in comodato. In particolare ha stabilito che il comodatario è responsabile per colpa qualora, avuto riguardo alle circostanze concrete, non abbia posto in essere tutte le attività richieste dall’ordinaria diligenza. Al verificarsi di tale ipotesi il comodatario per andare esente da responsabilità (in quanto la perdita non è a lui imputabile) deve provare di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano per evitare la sottrazione del bene, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, non essendo invece necessaria la prova che il furto è stato compiuto con violenza o con minaccia alle persone.

Quando avviene la restituzione?

Altro obbligo che discende dal carattere temporaneo del negozio è quello di restituire il bene oggetto del contratto.

L’art. 1809 cc stabilisce che il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza convenuta o, in difetto di accordo, alla fine dell’uso per cui il comodato è stato concesso. La restituzione può avvenire anche quando sopraggiunga un “urgente e imprevisto bisogno” in capo al comodante. Ciò può avvenire anche se non è scaduto il termine ovvero il comodatario non ha terminato di servirsi del bene. Quest’ultima ipotesi pone il problema di capire quando un bisogno è “urgente e imprevisto”?

Un bisogno per essere tale non deve essere grave, ma deve essere sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto ed urgente. Sul punto la sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite / nr. 20448/14 ha ritenuto che questa ipotesi può verificarsi in due casi:

1. il comodante ha la necessità di un uso diretto del bene:

2. sopravvenga un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante stesso.

Accanto alle ipotesi previste dal codice civile la giurisprudenza ha individuato una ulteriore ossia quando il comodante “ne abbia la necessità”. In tale ipotesi il contratto stipulato sarebbe senza determinazione di tempo ma prevedendo la restituzione del bene in presenza di una necessità in capo al comodante, è espressione del potere di rendere negoziabile la restituzione della cosa (Suprema Corte con sentenza nr. 8571/2018).

Continua a seguire i nostri approfondimenti per entrare nel dettaglio di tutti gli aspetti che caratterizzano il contratto di comodato.